Art. 4.
(Linee-guida nazionali, Comitato nazionale antiviolenza, accreditamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio).

      1. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con i Ministri

 

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delle politiche per la famiglia, della solidarietà sociale, della salute e dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato nazionale antiviolenza di cui al comma 2, approva, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee-guida nazionali per il funzionamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, anche in relazione alle differenti tipologie dell'utenza. Le linee-guida sono aggiornate periodicamente.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, nell'ambito delle strutture di competenza, il Comitato nazionale antiviolenza, per la valutazione dei servizi e delle attività di contrasto alla violenza sulle donne, sui minori e sulle persone di diverso orientamento sessuale. Il Comitato nazionale antiviolenza è costituito da esperti nei diversi aspetti della violenza alle persone, indicati dai Ministri responsabili dell'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografa minorile, istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonché da membri della Consulta di cui all'articolo 5 della presente legge. Il Comitato predispone le linee-guida nazionali di cui al comma 1, sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri e le modalità di accreditamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, anche in relazione alle differenti tipologie dell'utenza. Il Comitato nazionale antiviolenza valuta periodicamente la qualità e l'efficacia dell'attività dei centri antiviolenza, delle case-rifugio, dei servizi e delle attività di contrasto delle fenomenologie di violenza, in relazione
 

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alle finalità di sensibilizzazione, prevenzione e reintegrazione previste dalla presente legge. Inoltre il Comitato nazionale antiviolenza redige un rapporto periodico sulle politiche nazionali di contrasto della violenza e offre alle regioni e agli enti territoriali consulenza per la valutazione dei servizi territoriali che si occupano delle fenomenologie della violenza. Il Comitato nazionale antiviolenza, su richiesta dei Ministeri competenti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, partecipa alla progettazione di programmi formativi nell'ambito della prima accoglienza e del lavoro di rete per il contrasto della violenza.
      3. La formazione integrata delle figure professionali, la competenza nel riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere, l'adeguata durata dell'esperienza e dei servizi offerti nella prima accoglienza e nell'intervento precoce nonché la redazione di rapporti periodici sulle attività svolte costituiscono prerequisiti per l'accreditamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio per l'accoglienza temporanea delle persone che subiscono violenza.